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’ultima Manovra ha dato ufficialmente il via alla rivalutazione di terreni e partecipazioni per il 2024. Si tratta di una conferma, come già accaduto negli anni passati, e anche stavolta la condizione di base è il versamento di un’imposta sostitutiva.

Vuoi saperne di più su questa tematica? Nella nostra guida pratica abbiamo riassunto tutto quello che c’è da sapere, dai soggetti che possono richiedere la rideterminazione delle quote al calcolo della tassa dovuta.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: di cosa si tratta?

Partiamo dalle basi: sebbene sia appena stata riconfermata dalla Legge di Bilancio 2024, insieme a novità come la nuova IRPEF e aggiornamenti sulle locazioni brevi, la rivalutazione di terreni e partecipazioni non è certo un argomento nuovo. La possibilità di rideterminare il costo o il valore d’acquisto delle quote possedute, introdotta nella Finanziaria del 2002, è stata prorogata di anno in anno, insieme a una rimodulazione dell’aliquota dovuta.

Ma in cosa consiste, esattamente? La rivalutazione consente di pagare un’imposta sostitutiva, basata su quanto emerso da una perizia di stima, per ricalcolare il valore di:

  • partecipazioni societarie in società non quotate;
  • terreni agricoli o terreni edificabili.

La Manovra 2024 ha rinnovato la stessa aliquota, pari al 16%, che era aumentata proprio l’anno scorso. Ripercorrendo il suo percorso dall’ufficializzazione, nel 2002, l’imposta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni è rimasta al 4% fino al 2014, mantenendosi all’8% durante il periodo 2015-2018 per poi salire al 10% nel 2019.

Rivalutazione dei terreni

Nel caso in cui si stia pensando di venderli, la rivalutazione dei terreni serve per ottenere un risparmio fiscale. La procedura è utile soprattutto in caso di diminuzione del valore, visto che consente di abbattere o addirittura azzerare la tassazione su eventuali plusvalenze emerse. Abbiamo già detto che si tratta di terreni agricoli o edificabili, ma aggiungiamo anche che questi possono essere posseduti come: 

  • proprietà;
  • nuda proprietà;
  • usufrutto;
  • superficie;
  • enfiteusi.

Inoltre, si possono rivalutare terreni che verranno poi espropriati, quelli in condivisione e le particelle accatastate che includono sia terreni agricoli sia edificabili. 

La perizia di stima deve essere redatta solo da alcune categorie professionali, ovvero ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari o in ambito industriale edile.

Rivalutazione delle partecipazioni

La rivalutazione delle partecipazioni serve per rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa. Anche in questo caso, l’operazione permette di risparmiare sulle eventuali plusvalenze. Sono incluse nella procedura: 

  • azioni quotate e non quotate;
  • quote di S.r.l. o di società di persone;
  • altri titoli che permettono di acquisire partecipazioni.

La perizia può essere compilata esclusivamente da periti iscritti alla Camera di Commercio o da chi risulta iscritto negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti, periti commerciali e revisori contabili.

Chi può chiedere di rivalutare le quote?

La rideterminazione può essere richiesta da alcuni soggetti in particolare, definiti dal Legislatore (il riferimento è la Legge di Bilancio 2002, che ha originariamente varato l’istituto della rivalutazione di terreni e partecipazioni). Si tratta di: 

  • persone fisiche, a patto che l’operazione non rientri nell’esercizio di attività di impresa;
  • società semplici e associazioni equiparate;
  • enti non commerciali, a patto che l’operazione non rientri in esercizio di attività di impresa;
  • soggetti non residenti che non esercitano stabilmente in Italia.

Sono invece esclusi dalla rivalutazione di terreni e partecipazioni i titolari di reddito d’impresa.

Modalità e scadenze per la rivalutazione

Chi vuole richiedere la rivalutazione di terreni e partecipazioni nel 2024 deve predisporre quanto richiesto entro il 30 giugno di quest’anno. Per farlo deve avere già pronta la perizia di stima del valore del terreno o della partecipazione redatta da uno dei professionisti che abbiamo precedentemente indicato.

Oltre alla perizia, il richiedente deve aver già versato l’imposta sostitutiva del 16% sul valore emerso. Il pagamento può essere corrisposto in un’unica soluzione o rateizzato e il codice tributo da utilizzare è il numero 8055. Nel caso si scelga il versamento in tre rate annuali, sulle rate successive alla prima è prevista l’applicazione di interessi al tasso del 3%.

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