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al 1° luglio 2026 la destinazione del TFR cambia regola. Per chi viene assunto per la prima volta nel settore privato non c'è più la vecchia attesa di sei mesi: l'iscrizione a un fondo pensione scatta automaticamente al momento dell'assunzione e il lavoratore ha 60 giorni per dire no. È la novità più rilevante della Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare, e tocca tanto i lavoratori quanto chi, in azienda, gestisce onboarding e buste paga.

Il punto di partenza: cos’era il silenzio assenso

Il meccanismo del silenzio assenso nasce con la riforma del 2007. Funzionava così: chi veniva assunto aveva sei mesi di tempo per decidere la destinazione del proprio TFR. Poteva lasciarlo maturare in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione e, in assenza di scelta, il TFR confluiva tacitamente nel fondo previsto dal contratto collettivo, ma veniva versato senza contribuzione aggiuntiva, e le somme finivano nel comparto garantito.

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 204 e 205) interviene proprio su questo punto. Modificando l'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, sostituisce il vecchio sistema di adesione tacita con un nuovo meccanismo di adesione automatica. Nella sostanza, l'iscrizione non arriva più dopo un periodo di silenzio: si produce subito, al momento dell'assunzione, ed è il silenzio del lavoratore (decorsi 60 giorni) a confermarla. Per questo, pur restando di uso comune l'espressione "silenzio assenso", il termine tecnico corretto dal 1 luglio è adesione automatica.

Cosa cambia in concreto dal 1 luglio 2026

Per i neoassunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) , l'iscrizione a una forma di previdenza complementare collettiva avviene in automatico fin dal giorno dell'assunzione, senza alcun adempimento iniziale da parte del lavoratore. Il termine per esprimere una scelta diversa si riduce da sei mesi a 60 giorni. Entro questa finestra il lavoratore può rinunciare e, in alternativa, mantenere il TFR in azienda secondo le regole ordinarie (art. 2120 c.c.) oppure indicare un altro fondo pensione. Se non fa nulla, decorsi i 60 giorni l'adesione automatica si consolida.

Con l'adesione automatica viene versata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi applicabili. La contribuzione del lavoratore non è dovuta in automatico quando la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale: in quel caso il dipendente può dichiarare, entro 60 giorni, di non volerla destinare alla previdenza complementare.

Cambia anche la logica di investimento. A differenza del vecchio silenzio assenso, che indirizzava le somme nel comparto garantito, i versamenti da adesione automatica vengono allocati nella linea più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore, secondo un approccio di tipo life-cycle che riduce gradualmente il rischio in prossimità della pensione.

A chi si applica (e a chi no)

La distinzione tra le diverse posizioni è la parte più delicata della riforma.

Lavoratori di prima assunzione

Sono i soggetti assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti dopo il 30 giugno 2026. È a loro che si rivolge il cuore della nuova disciplina.

Lavoratori già occupati prima del 1° luglio 2026

Per chi ha un rapporto in corso e non avvia una nuova assunzione, non cambia nulla: resta valida la disciplina previgente e il termine dei sei mesi, senza nuovi adempimenti informativi.

Lavoratori non di prima assunzione che cambiano lavoro dopo il 30 giugno 2026

Qui interviene il nuovo art. 9-bis del D.Lgs. 252/2005. Il meccanismo automatico si riattiva, ma solo a una condizione precisa: che il lavoratore abbia già in essere un'adesione a un fondo pensione con conferimento del TFR (anche parziale). Restano fuori chi versava al fondo i soli contributi senza TFR, chi nel rapporto precedente aveva scelto di tenere il TFR in azienda e chi ha riscattato integralmente la propria posizione. Il nuovo datore deve comunque acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla scelta pregressa.

Sono inoltre esclusi i dipendenti pubblici, che continuano a seguire la normativa di settore (D.Lgs. 124/1993), e i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni.

Dove finisce il TFR: la gerarchia dei fondi

Il TFR confluisce nella forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Se in azienda coesistono più fondi, l'adesione va a quello con il maggior numero di iscritti tra i lavoratori. In mancanza di accordi collettivi di qualsiasi livello, il TFR confluisce nel fondo residuale individuato dal D.M. 85/2020, cioè COMETA (il fondo dei metalmeccanici): in questo caso viene conferito l'intero TFR, ma non sono dovute contribuzioni né del datore né del lavoratore, perché manca un accordo che le preveda.

Una precisazione per i lavoratori la cui prima iscrizione alla previdenza obbligatoria è anteriore al 29 aprile 1993: l'adesione automatica non comporta necessariamente il conferimento dell'intero TFR. Gli accordi collettivi possono fissare una percentuale e, in loro assenza, la quota destinata al fondo non è inferiore al 50% del maturando. Resta sempre la facoltà di conferire l'intero importo.

La rinuncia: 60 giorni, effetto retroattivo, irreversibilità

La rinuncia all'adesione automatica si esercita entro 60 giorni dalla data di prima assunzione e ha efficacia retroattiva: produce effetti dal momento dell'assunzione, come se l'adesione non fosse mai avvenuta. È questo il punto che le direttive COVIP del 19 giugno 2026 chiariscono con maggiore nettezza.

Va però compreso bene un dettaglio che pesa sulle scelte: la destinazione del TFR al fondo, una volta consolidata (per scelta esplicita o per silenzio dopo i 60 giorni), è irreversibile. Non si può più riportare il TFR in azienda. Vale invece il contrario: chi entro i 60 giorni opta per il mantenimento in azienda resta libero di aderire a un fondo pensione in un momento successivo. In sostanza, la porta verso il fondo si può sempre aprire, ma una volta varcata non si torna indietro.

Le soglie dimensionali e il Fondo di Tesoreria INPS

Accanto all'adesione automatica, la manovra (art. 1, comma 203) ridisegna anche le regole sul versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, l'aspetto che riguarda più da vicino le aziende in crescita.

Fino al 2025 l'obbligo di versare al Fondo il TFR dei lavoratori che lo mantenevano in azienda era ancorato a una "fotografia" storica: la media degli addetti del 2006 (o dell'anno di avvio dell'attività per le imprese nate dopo). Le variazioni successive non incidevano, e questo lasciava fuori molte imprese che, pur avendo stabilmente superato i 50 dipendenti, non rientravano nel perimetro.

La riforma corregge questo disallineamento. L'obbligo si estende ora anche ai datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all'avvio, e il calcolo si basa sulla media dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. La soglia segue un percorso progressivo: nel biennio 2026-2027 l'obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti, mentre dal 2032 scenderà a 40. La relazione tecnica stima in circa 2,5 milioni i lavoratori coinvolti dall'allargamento della platea. Il versamento al Fondo è dovuto solo per chi mantiene il TFR in azienda, non per chi lo destina alla previdenza complementare, e restano esclusi i lavoratori con retribuzione inferiore al trattamento minimo.

Sul fronte operativo, il decreto lavoro 2026 ha posticipato dal 16 maggio al 16 luglio 2026 il termine per il versamento dei primi sei mesi di TFR al Fondo, con il nuovo codice causale "CF05" nel flusso Uniemens (INPS, messaggio n. 1511/2026). Per il settore agricolo l'INPS ha fornito istruzioni specifiche con il messaggio n. 1388 del 27 aprile 2026.

Cosa devono fare le aziende

Per gli uffici HR la riforma significa soprattutto rivedere onboarding e payroll. Al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve fornire un'informativa dettagliata e comprensibile sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sul fondo di destinazione e sulle alternative esercitabili entro i termini. Per i lavoratori non di prima assunzione, all'informativa si aggiunge l'obbligo di acquisire una dichiarazione sulla situazione previdenziale pregressa.

Un passaggio tecnico da non trascurare: prima di avviare i versamenti, l'azienda deve verificare che il fondo di destinazione sia stato adeguato alle istruzioni COVIP sui criteri minimi di investimento (art. 8, comma 9, D.Lgs. 252/2005). Se il fondo non risulta adeguato, i versamenti non possono partire verso quel fondo.

Resta in attesa il nuovo modello di scelta (il modello TFR2 aggiornato): nelle more del decreto ministeriale, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i dipendenti possono produrre una dichiarazione scritta in forma libera. Le FAQ ministeriali sono già disponibili sul Portale della previdenza complementare, mentre la COVIP, con la Deliberazione del 19 giugno 2026 (pubblicata il 22 giugno e sostitutiva delle direttive del 2008), ha sciolto i principali nodi operativi. Il presidente della COVIP ha escluso un rinvio delle scadenze, annunciando un periodo transitorio di accompagnamento dei fondi della durata di un anno.

Perché la scelta conta: il quadro fiscale

Per orientarsi, vale la pena ricordare la convenienza fiscale che la riforma rende più visibile. Le prestazioni dei fondi pensione godono di una tassazione agevolata, compresa tra il 15% e il 9% in funzione degli anni di permanenza. Il TFR liquidato tradizionalmente in azienda è invece soggetto a tassazione separata, calcolata sull'aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni, indicativamente tra il 23% e il 43%. A questo si aggiunge, per chi aderisce al fondo, la contribuzione del datore di lavoro (di norma tra l'1% e il 2% della retribuzione), che andrebbe persa mantenendo il TFR in azienda.

La manovra ha inoltre alzato la soglia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare da 5.164,57 a 5.300 euro annui, con il TFR conferito al fondo che resta escluso dal massimale.

Sul piano dei numeri, la riforma interviene su un'adesione ancora parziale: nel 2024 la partecipazione ai fondi pensione privati si fermava al 38,3% della forza lavoro, e gli aderenti complessivi a una forma di previdenza complementare sono circa 10,4 milioni.

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