n Italia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è uno strumento fondamentale per definire diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese. Oggi conosceremo più a fondo il contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, che si applica ai dipendenti del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e prevede 6 livelli (dalla A alla F) con 14 mensilità riconosciute.
Il CCNL Cooperative Sociali sottoscritto il 26 gennaio 2024 è formalmente scaduto il 31 dicembre 2025, ma resta applicato in regime di ultrattività fino alla firma del nuovo accordo. Nel frattempo, alcune novità importanti previste dal rinnovo sono entrate in vigore proprio dal 1° gennaio 2026 (passaggio degli educatori al livello D2, applicazione dell'accordo integrativo del 17 settembre 2025, nuove tabelle del costo del lavoro). Sul fronte trattative, a marzo 2026 le organizzazioni sindacali hanno presentato la piattaforma unitaria per il rinnovo del prossimo CCNL, con l'obiettivo di arrivare al triennio 2026-2028.
Continua a leggere per conoscere nel dettaglio questo tipo di CCNL, le novità in vigore nel 2026 e gli aumenti previsti: troverai una guida chiara e dettagliata su cosa aspettarsi e come navigare tra le nuove disposizioni.
CCNL cooperative sociali: livelli e mansioni
Il CCNL per le cooperative sociali ha livelli differenti, in base ai quali i lavoratori vengono suddivisi in diverse categorie. Questo serve per definire il profilo professionale di ogni lavoratore e determinare in modo preciso la retribuzione e le prospettive di carriera. Ogni livello corrisponde a specifiche competenze tecniche, esperienze richieste e gradi di autonomia decisionale. I livelli previsti sono:
- Livello A: include i lavoratori che svolgono funzioni di semplice esecuzione, con compiti che non richiedono particolari competenze tecniche o professionali.
- Livello B: comprende i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono una certa autonomia operativa e competenze tecniche specifiche.
- Livello C: raggruppa i lavoratori con funzioni più complesse e competenze tecniche avanzate, in grado di gestire autonomamente le proprie attività e supervisionare il lavoro di altri.
- Livello D: include profili con responsabilità di coordinamento e competenze gestionali, come educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, fisioterapisti e impiegati di concetto. Da gennaio 2026, in attuazione dell'accordo integrativo del 17 settembre 2025, gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e gli educatori professionali socio-pedagogici (in possesso dei requisiti previsti dalla cosiddetta "Legge Iori") transitano automaticamente dal livello D1 al livello D2.
- Livelli E ed F: rappresentano i livelli di vertice, riservati a profili con responsabilità di coordinamento, direzione e funzioni quadri, con riconoscimento di una specifica indennità di funzione.
Cosa prevede il CCNL cooperative sociali
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le cooperative sociali regola diversi aspetti del rapporto di lavoro. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.
Orario di lavoro
Il CCNL stabilisce l'orario di lavoro standard per i dipendenti delle cooperative sociali, generalmente fissato in 38 ore settimanali. Queste 38 ore vengono distribuite in modo da rispettare le esigenze organizzative della cooperativa e i diritti dei lavoratori.
Ci sono poi disposizioni specifiche riguardo gli straordinari e ai compensi per il lavoro supplementare. In particolare, nel contratto collettivo delle cooperative sociali il lavoro diurno straordinario è retribuito con la maggiorazione del 15%, il lavoro notturno straordinario e diurno festivo straordinario con la maggiorazione del 30%, mentre il lavoro festivo notturno straordinario con la maggiorazione del 50%.
A questo si aggiungono i tempi di vestizione e svestizione, pari a 15 minuti riconosciuti nell'orario di lavoro, introdotti con il rinnovo 2024.
Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio, il CCNL cooperative sociali prevede la copertura dei lavoratori attraverso garanzie di mantenimento del posto e un'indennità economica durante il periodo di assenza. Devono essere rispettate alcune norme specifiche: i lavoratori devono informare il datore di lavoro dell'assenza per malattia o infortunio entro le prime 24 ore ed è richiesta una certificazione medica che attesti la condizione del lavoratore e la durata dell'assenza.
Durante il periodo di assenza, i lavoratori hanno diritto a un'indennità pari:
- al 50% dello stipendio dal 1° al 3° giorno
- al 75% dello stipendio dal 4° al 20° giorno
- al 100% dello stipendio dal 21° al 180° giorno
Ferie e permessi
Per le ferie, i lavoratori hanno diritto a un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie pagate all'anno, escludendo i giorni festivi nazionali. Questo periodo può aumentare in base all'anzianità di servizio o in base a specifici accordi aziendali.
Per quanto riguarda i permessi, il CCNL per le cooperative sociali garantisce 4 giorni di permesso retribuito.
Aspettativa
Il CCNL per le cooperative sociali prevede anche la possibilità di aspettativa, permettendo ai dipendenti di assentarsi dal lavoro per periodi prolungati per motivi validi come studio, motivi personali o incarichi pubblici. L'aspettativa è prevista per un periodo massimo di 6 mesi durante l'intera durata del contratto e per il 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa.
I lavoratori che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presentano a lavoro saranno automaticamente considerati dimissionari.
Dimissioni e licenziamento
Il preavviso varia in base all'anzianità di servizio del dipendente e del suo livello. Alcuni esempi tipici:
- per i lavoratori con meno di 2 anni di anzianità: da 15 a 20 giorni
- per i lavoratori con un'anzianità di servizio tra 2 e 5 anni: 30 giorni
- per i lavoratori con più di 5 anni di servizio: il preavviso può estendersi fino a 2 mesi
Per quanto riguarda il licenziamento, deve essere giustificato da motivi legittimi, relativi al comportamento del lavoratore o a necessità aziendali. Anche il datore di lavoro deve rispettare i termini di preavviso specificati nel contratto, salvo i casi di licenziamento per giusta causa.
Maternità
Sono previste diverse misure di tutela per le lavoratrici in gravidanza, che includono:
- Astensione obbligatoria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.
- Riduzione dell'orario di lavoro: durante la gravidanza, le lavoratrici possono richiedere una riduzione dell'orario di lavoro per visite mediche prenatali senza perdita di retribuzione (le visite devono avvenire durante l'orario di lavoro ed essere documentate).
- Protezione dal licenziamento: le lavoratrici in gravidanza sono protette da licenziamenti senza giusta causa dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza fino a un anno dopo il parto.
- Trattamento assistenziale: dal 1° gennaio 2024 l'impresa cooperativa integra il trattamento a carico degli enti competenti fino al 100% della normale retribuzione durante l'astensione obbligatoria (in precedenza era l'80%).
Quattordicesima mensilità
Dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta la quattordicesima mensilità, corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione. Non matura per i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio. La piattaforma sindacale per il rinnovo 2026-2028 punta a portare la quattordicesima al 100% (mensilità piena, 12/12 ratei).
Retribuzione
Nel CCNL cooperative sociali le retribuzioni vengono specificate includendo i criteri utilizzati, gli aumenti annuali, gli scatti di anzianità e le eventuali indennità aggiuntive. Le tabelle retributive vengono aggiornate periodicamente per riflettere le variazioni economiche e garantire una remunerazione equa ai lavoratori.
Per alcuni contratti è inoltre obbligatoria l'erogazione del welfare aziendale: anche per le cooperative sociali sono previsti i cosiddetti fringe benefit, che rappresentano un extra rispetto alla normale retribuzione. Calcolare la retribuzione può risultare complesso, soprattutto per le norme e la tassazione italiana che spesso confondono aziende e lavoratori. Con il simulatore Coverflex, puoi effettuare il calcolo dello stipendio netto in modo facile e veloce.
Cosa cambia nel 2026?
Il CCNL siglato il 26 gennaio 2024 e perfezionato il 5 marzo 2024 è scaduto il 31 dicembre 2025. In assenza di un nuovo accordo, il contratto continua ad applicarsi in regime di ultrattività, ma alcune novità erano già programmate per entrare in vigore proprio nel 2026.
Le trattative per il rinnovo 2026-2028
A marzo 2026 la FP CGIL nazionale, insieme alle altre sigle sindacali del settore, ha inoltrato la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, raccogliendo nelle consultazioni il 97,86% di consensi tra lavoratrici e lavoratori. Tra i punti centrali della piattaforma:
- aumenti retributivi strutturali
- quattordicesima mensilità piena (12/12 ratei) per il triennio 2026-2028
- revisione dei profili professionali
- rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza
- maggiore valorizzazione della contrattazione di secondo livello
Il negoziato è in corso e gli aggiornamenti potranno tradursi in nuovi accordi nel corso del 2026.
Passaggio al livello D2 per gli educatori
La novità più rilevante in vigore dal 1° gennaio 2026 riguarda gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia (D.M. 378 del 9 maggio 2018) e gli educatori professionali socio-pedagogici in possesso della qualifica prevista dai commi 597 e 598 della Legge 205/2017 (la cosiddetta "Legge Iori"), attualmente inquadrati al profilo D1.
In base all'accordo integrativo del 17 settembre 2025:
- dal 1° novembre 2025 è stato riconosciuto un Elemento Temporaneo della Retribuzione (ETR) pari a 82,00 euro mensili per chi era inquadrato al livello D1
- dal 1° gennaio 2026 questi educatori transitano automaticamente al livello D2 del CCNL, senza conservazione dell'ETR (che cessa con il passaggio di livello)
Il passaggio è automatico e non richiede domande o iter burocratici.
Tabelle del costo del lavoro aggiornate
Dal gennaio 2026 sono in vigore le nuove tabelle del costo orario del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, che recepiscono il completamento del piano di aumenti del rinnovo 2024 e le modifiche legate all'inquadramento degli educatori.
Le altre misure del rinnovo 2024 ancora rilevanti nel 2026
Restano in vigore tutte le novità introdotte con il rinnovo 2024 e già operative:
- l'integrazione del 100% della retribuzione per l'astensione obbligatoria di maternità
- la quattordicesima mensilità al 50% corrisposta a giugno
- i tempi di vestizione e svestizione (15 minuti riconosciuti nell'orario di lavoro)
- il superamento dell'obbligo di residenza in struttura, sostituito dalla reperibilità con vincolo di permanenza in struttura e relativo corrispettivo economico
- l'incremento al 25% della clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato
- l'incremento del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa a carico della cooperativa, passato a 10,00 euro mensili per ciascun lavoratore dal 1° gennaio 2025
Tabelle retributive CCNL cooperative sociali in vigore nel 2026
Di seguito le tabelle dei minimi conglobati mensili in vigore nel 2026, frutto della terza tranche di aumenti applicata dalla mensilità di ottobre 2025:
Nota: dal 1° gennaio 2026 gli educatori in possesso dei requisiti della Legge Iori, finora inquadrati al D1, sono inquadrati al livello D2 (1.727,83 €). Gli importi non includono scatti di anzianità, indennità accessorie, superminimi aziendali o eventuali aumenti che potranno derivare dal nuovo CCNL in fase di rinnovo.
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