Congedo di maternità

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In Italia la legge tutela le donne in attesa durante le diverse fasi della gravidanza e anche successivamente, nei primi anni del bambino. Oltre a vigilare sulla sicurezza della futura madre, evitando lavori pericolosi e notturni, è concesso un congedo di maternità. Leggi cosa dicono le norme a riguardo, quanto dura il congedo di maternità obbligatorio o facoltativo e altre informazioni utili.

Cos’è e quanto dura il congedo di maternità

Il congedo di maternità rappresenta un diritto fondamentale per le donne lavoratrici, poiché consente loro di prendersi cura del proprio figlio o figlia e di recuperare dalle fatiche del parto. L’articolo 37 della Costituzione stabilisce infatti che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

In conformità con la direttiva europea, che nel 1992 ha legiferato su questa importante tematica, attualmente il congedo di maternità consiste in un periodo di astensione dal lavoro garantito alle donne in attesa o che hanno da poco dato alla luce un figlio. Al fine di garantire la giusta flessibilità del congedo di maternità, in Italia l’astensione della madre dal lavoro è prevista sia in modalità obbligatoria sia facoltativa.

Quanto si guadagna durante il congedo di maternità

Mentre sta godendo del suo congedo di maternità, la madre ha sempre diritto a ricevere un’indennità. La somma viene erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera. Inoltre, lo Stato italiano protegge il posto di lavoro della madre: durante tutto il periodo di congedo di maternità l’azienda non può licenziarla.

L’indennità e il relativo congedo di maternità sono dovuti anche nello sfortunato caso in cui il bambino sia nato morto o successivamente al parto, oppure in seguito a un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Congedo di maternità obbligatorio e facoltativo

Il Testo unico sulla maternità e paternità, promulgato nel 2001, ha ulteriormente definito le norme che disciplinano il congedo di maternità obbligatorio. Trattandosi di un diritto indisponibile della donna lavoratrice, non è possibile rinunciarvi. In particolare, l’articolo 16 stabilisce che la madre non deve lavorare:

  • durante i 2 mesi prima del parto (data presunta);
  • nel periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • nei 3 mesi successivi al parto;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, nel caso in cui sia avvenuto in anticipo.

Oltre a questa astensione obbligatoria, lo Stato ha previsto il congedo di maternità facoltativo pensato per agevolare chi necessita di prendersi più tempo da passare con il bambino prima del ritorno al lavoro o dopo la ripresa effettiva. 

Chiamato ufficialmente congedo parentale, può essere richiesto direttamente alla propria azienda anche dal padre e prevede una durata massima di sei mesi, anche scaglionata nel tempo. Importante: deve essere richiesto entro il compimento del dodicesimo anno di età dei figli. Nel caso si tratti di una madre single, il limite del congedo di maternità facoltativo sale a dieci mesi.

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