CONTRATTO DI SERVIZI STANDARD CON IL PARTNER

PREMESSO CHE

A. EVINRUDE ha pieno diritto allo sfruttamento del dominio “COVERFLEX.com”, del relativo marchio, del sito web e dell’applicazione per smartphone, di titolarità di [UNIVERSAL COVER, S.A, società di diritto portoghese (sociedade anonima) con sede legale in EN 101 Av. Barros e Soares, 423, 4715-214 Braga, Portogallo, iscritta al Registro delle Imprese di Braga al numero 515.428.515 (“COVERFLEX")]. 

B. EVINRUDE è attiva nella gestione di una piattaforma tecnologica e di un’applicazione per smartphone, entrambi di titolarità di COVERFLEX (complessivamente, la “Piattaforma”), mediante le quali viene data la possibilità ai propri utenti (gli “UTENTI CF”), di  usufruire di servizi aziendali e transazioni, attraverso una carta con credito preimpostato (voucher card) rilasciata dal circuito Visa ed intestata a EVINRUDE (la “Voucher Card”), prodotti presso soggetti terzi (tra cui il PARTNER) presso la sede del partner di volta in volta da loro prescelto (il “Punto Vendita”) utilizzando (anche in via combinata tra loro):

- denaro proprio versato direttamente dall’UTENTE CF sulla Voucher Card (i “Servizi”);

- eventuali voucher servizi riconosciuti dai propri datori di lavoro a titolo di fringe benefits (i “Servizi Welfare”);

- eventuali crediti ricevuti dai propri datori di lavoro a titolo di mensa diffusa o buono pasto (i “Servizi Sostitutivi di Mensa”). 

C. EVINRUDE intende offrire mediante l’utilizzo della Piattaforma agli UTENTI CF la possibilità di fruire, anche in via combinata tra loro, dei Servizi, Servizi Welfare e Servizi Sostitutivi di Mensa utilizzando la Voucher Card presso il Punto Vendita di determinati partner (tra cui il PARTNER), con i quali EVINRUDE avrà separatamente stipulato dei contratti per la fornitura di servizi tra cui i Servizi, i Servizi Welfare e i Servizi Sostitutivi di Mensa. 

D. La Voucher Card permetterà all’UTENTE CF di procedere al riconoscimento da  parte del PARTNER per fruire dei servizi rilevanti utilizzando, anche in via combinata tra loro, i Servizi, i Servizi Welfare e i Servizi Sostitutivi di Mensa. 

E. Il PARTNER è interessato a mettere a disposizione degli UTENTI CF – attraverso la Piattaforma e la Voucher Card – una forma di gestione dei propri prodotti acquistati presso i Punti Vendita.

TUTTO CIÒ PREMESSO che, insieme con gli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

1.1. Il presente Contratto disciplina le condizioni commerciali che regoleranno i rapporti tra EVINRUDE e il PARTNER, aventi ad oggetto la messa a disposizione agli UTENTI CF mediante la Piattaforma di una modalità di gestione (in relazione ai Servizi, ai Servizi Welfare e ai Servizi Sostitutivi di Mensa) effettuata mediante la Voucher Card.

1.2. Le Parti si danno atto e concordano che il PARTNER avrà accesso ad una piattaforma (il “Portale”), che gli consentirà di consultare in ogni momento il suo storico transazioni e ricevere notifiche.

1.3. EVINRUDE si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare le procedure ed il funzionamento della Piattaforma, di introdurre nuove modalità di fruizione, nuove condizioni di utilizzo e obblighi aggiuntivi relativi all’uso (i) dei Servizi, (ii) dei Servizi Welfare, e (iii) dei Servizi Sostitutivi di Mensa. Tali aggiornamenti saranno prontamente comunicati al PARTNER secondo i canali di volta in volta concordati.

ARTICOLO 2 - DURATA, VIGENZA DELLE PREVISIONI, RECESSO E RISOLUZIONE

2.1. La durata del presente Contratto è pari a 1 (un) anno a partire dalla data della sottoscrizione dello stesso.

2.3. Il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato qualora, nel termine di 30 giorni dalla scadenza naturale dello stesso di cui al punto che precede, non pervenga ad una Parte una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r o PEC che esprima la volontà di non avvalersi di tale tacito rinnovo.

2.4. Qualora qualsiasi delle Parti non adempia anche ad uno solo dei propri impegni previsti al presente Contratto, la Parte non inadempiente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Pro-Forma, fatturazione e fee annuale

3.1.i EVINRUDE si impegna, per tutta la durata del Contratto, a rendere disponibile al PARTNER – con cadenza mensile (i.e. 1 volta per mese ) – dettagliata documentazione (il “Pro-Forma”) relativa alle vendite del PARTNER effettuate tramite la Piattaforma (pertanto le transazioni effettuate dagli UTENTI CF in relazione ai Servizi Welfare ed ai Servizi Sostitutivi di Mensa, tra le predette categorie nel Pro-Forma debitamente suddivisi) nel mese precedente. 

3.1.ii Per quanto attiene al Servizio Sostitutivo di Mensa , il “Pro Forma” del mese precedente esporrà le vendite suddivise tra (i) importo al netto dell’IVA contenuta nei prezzi esposti al pubblico che verrà calcolata sulla base dell’aliquota prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande (ii) importo dell’IVA contenuta nei prezzi esposti al pubblico calcolata sulla base dell’aliquota prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande (cosiddetto “scorporo”).

3.1.1. Entro 15 giorni dalla generazione del Pro Forma da parte di EVINRUDE, come da direttiva IVA per la fatturazione differita, articolo 6 D.P.R. 633/72, EVINRUDE stessa provvederà all'emissione della relativa fattura inerente all’ammontare complessivo delle vendite dei prodotti, effettuate in relazione ai Servizi Welfare e ai Servizi Sostitutivi di Mensa nel mese precedente, in nome e per conto del PARTNER, tramite l’invio di fattura in formato elettronico attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate a fronte della quale il PARTNER rilascerà piena e liberatoria quietanza attestante l’avvenuto pagamento dell’importo totale della vendita dei prodotti pagati tramite la Voucher Card. Resta inteso che il PARTNER sottoscrivendo il presente Contratto acconsente a EVINRUDE il trattamento dei propri dati in materia fiscale.

3.1.2. L’importo di ciascuna vendita dei prodotti pagati tramite la Voucher Card (pertanto, complessivo sia delle vendite dei prodotti in relazione ai Servizi, sia delle vendite dei prodotti in relazione ai Servizi Sostitutivi di Mensa) (l’“Importo Dovuto”) è corrisposto direttamente dall’UTENTE CF e accreditato nelle tempistiche previste dal circuito bancario (solitamente il giorno successivo alla disposizione del pagamento mediante la Voucher Card) al PARTNER, il quale rilascerà allo stesso UTENTE CF un relativo scontrino.

3.1.3. Per quanto attiene al Servizio Sostitutivo di Mensa , EVINRUDE tratterrà al Partner a titolo di corrispettivo il cosiddetto “scorporo” esposto nel “Pro Forma” come da ripartizione descritta all’ art 3.1.1.ii.

3.2. Variazioni

Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, le modalità e le tempistiche relativi alle condizioni economiche e ai relativi pagamenti potranno essere aggiornati da EVINRUDE anche in costanza di rapporto e, in tal caso, saranno prontamente comunicati al PARTNER.

3.3. Procedura di acquisto da parte degli UTENTI CF

Le procedure di acquisto da parte degli UTENTI CF, che il PARTNER intende loro mettere a disposizione, sono indicate all’Allegato 2 al presente Contratto.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

4.1. Il PARTNER dichiara di avere la capacità giuridica e il potere di sottoscrivere il presente Contratto e di adempierne le relative obbligazioni, di non essere sottoposto ad alcun provvedimento giudiziale che possa inibire o limitare la sottoscrizione e/o l’esecuzione del presente Contratto e che non è necessaria alcuna registrazione, autorizzazione, approvazione, licenza, permesso da parte di pubbliche Autorità per la sottoscrizione e/o l’esecuzione da parte sua del presente Contratto. Tutte le autorizzazioni e attività societarie necessarie per sottoscrivere il presente Contratto e porre in essere gli adempimenti in esso previsti sono state dal PARTNER legittimamente ottenute e/o poste in essere.

4.2. Il PARTNER si impegna a non pregiudicare, né danneggiare in alcun modo, l’immagine e il prestigio di EVINRUDE nell’esercizio della propria attività e, in particolar modo, nell’utilizzo concesso del marchio di COVERFLEX, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione utilizzi il PARTNER per le sue attività promozionali o commerciali.

4.3. Il PARTNER dichiara che l’esecuzione del presente Contratto e l’adempimento da parte di EVINRUDE degli obblighi ivi previsti non violano alcuna legge applicabile, decreto o regolamento di qualsiasi autorità cui spetta la competenza e/o la vigilanza sull’attività svolta dal PARTNER.

4.4. Il PARTNER si impegna a rispettare, nonché a comunicare a EVINRUDE, ogni legge e/o regolamento vigente e applicabile all’ordinaria attività dello stesso, ivi compresa ogni possibile e futura variazione. 

4.5. Il PARTNER dichiara e garantisce che non vi è alcuna legge applicabile, decreto o regolamento di qualsiasi autorità avente competenza nell’ambito in cui il PARTNER svolge la propria ordinaria attività, di cui l’esecuzione del presente Contratto costituisca, direttamente o indirettamente, violazione o inadempimento.

4.6. Il PARTNER dichiara di non essere insolvente né soggetto a, o si trova in, una situazione finanziaria che richieda una procedura concorsuale o una procedura per la composizione di crisi da sovra-indebitamento ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della legge del 27 gennaio 2012, n. 3 o altra procedura similare.

ARTICOLO 5 – PORTALE

Come già indicato al punto 1.2 che precede, il PARTNER potrà consultare in ogni momento il suo storico transazioni per il tramite di un Portale messo a sua disposizione da parte di EVINRUDE mediante il quale il PARTNER sarà in grado di distinguere, per ciascun Importo Dovuto, quanto corrisposto dall’UTENTE CF in relazione ai Servizi, ai Servizi Welfare ed ai Servizi Sostitutivi di Mensa.

ARTICOLO 6 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

6.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che gli UTENTI CF saranno, di volta in volta, legittimati a far valere i propri diritti unicamente nei confronti di quella Parte a cui sarà riferibile l’attività e/o il servizio contestato dagli UTENTI CF.

6.2. Il PARTNER, per quanto di propria competenza, si impegna a manlevare e tenere indenne EVINRUDE da ogni spesa, costo, reclamo, danno, perdita o responsabilità (inclusi eventuali compensi e spese legali) che tragga origine da pretese giudiziali o stragiudiziali che gli UTENTI CF saranno legittimati a far valere e, in particolar modo, derivanti dalla natura, dalla genuinità dei prodotti e dai vizi degli stessi e/o del loro imballaggio.

6.3. Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che gli UTENTI CF saranno legittimati a far valere i propri diritti in relazione ai Servizi unicamente nei confronti di EVINRUDE che, a tal proposito, dichiara di mantenere indenne e manlevato il PARTNER.

6.4. Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che il PARTNER terrà indenne e manlevata EVINRUDE da tutti gli eventuali danni, conseguenze, risarcimento, costi o pretese di qualunque natura connessi, conseguenti e/o comunque originati dalla violazione degli obblighi e/o dalla non veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

7.1. Per Diritti di Proprietà Intellettuale si intende ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (registrato o meno, depositato o meno, compresi tutti i rinnovi e le estensioni in ogni paese del mondo), ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, marchi, disegni, nomi commerciali, nomi a dominio, brevetti per invenzione industriale, brevetti per modello di utilità, diritto d’autore e diritti connessi, compresi diritti sui software, sui codici sorgente, sugli algoritmi, data-base, nonché segreti industriali di cui agli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

7.2. Le Parti si danno atto che i Diritti di Proprietà Industriale relativi alla Piattaforma sono e rimarranno di esclusiva proprietà di COVERFLEX.

7.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che EVINRUDE ha pieno diritto allo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alla Piattaforma. 

7.4. Il PARTNER, con la sottoscrizione del presente Contratto, concede a EVINRUDE una licenza gratuita, non esclusiva e valida per ogni paese del mondo, di utilizzare, nel rigoroso rispetto delle previsioni del presente Contratto, i Diritti di Proprietà Intellettuale del PARTNER (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo marchi e nomi a dominio di proprietà del PARTNER) che risultano e/o risulteranno essenziali per la corretta erogazione dei Servizi e dei Servizi Sostitutivi di Mensa, nonché a fini pubblicitari e/o promozionali.

ARTICOLO 8 - PROTEZIONE DEI DATI

8.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che ogni attività di trattamento di dati personali che dovesse rendersi necessaria nell’esecuzione del presente Contratto avverrà in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.L. 101/2018 (il “Codice della Privacy”) e dal Regolamento U.E. 679/2016 (il “GDPR”).

ARTICOLO 9 - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

9.1. Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana.

9.2. Entrambe le Parti stabiliscono che ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente Contratto, o connessa allo stesso, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

ALLEGATO 2 - PROCEDURA D’ACQUISTO

Ciascun UTENTE CF da parte del e a discrezione del proprio datore di lavoro avrà accesso diretto alla Piattaforma e disporrà di una Voucher Card rilasciata da Visa ed intestata a EVINRUDE sulla quale potranno essere versate determinate somme di denaro (i) direttamente dall’UTENTE CF in relazione ai Servizi; e/o crediti (ii) da parte del e a discrezione del proprio datore di lavoro a titolo di fringe benefit in relazione ai Servizi Welfare; e/o valori (iii) da parte del e a discrezione del proprio datore di lavoro a titolo di mensa diffusa o buono pasto in relazione ai Servizi Sostitutivi di Mensa.

Le Parti si danno atto e concordano che il corrispettivo dei prodotti acquistati sarà versato direttamente dal singolo UTENTE CF nel momento del pagamento mediante la propria Voucher Card. Gli UTENTI CF avranno la possibilità di utilizzare (anche in via combinata tra loro, ma nel rispetto delle limitazioni normativamente previste e per i relativi servizi) gli importi versati in relazione ai Servizi e/o gli importi ricevuti in relazione ai Servizi Welfare e Servizi Sostitutivi di Mensa. 

Una volta effettuata la transazione, il circuito Visa provvederà secondo le proprie tempistiche (solitamente entro 24 ore) a trasferire l’importo al PARTNER. Il partner deve rilasciare al momento del pagamento  al singolo UTENTE CF uno scontrino. 

Le Parti si danno atto e concordano che gli UTENTI CF che hanno effettuato il pagamento di generi alimentari, bevande, o di altri servizi relativi all’acquisto di beni alimentari al dettaglio, non avranno diritto di richiedere alcun rimborso una volta eseguito il pagamento presso la sede del PARTNER.

ALLEGATO 3 - PROCEDURA DI UTILIZZO DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA DA PARTE DEI DIPENDENTI SULLA RETE CONVENZIONATA DI COVERFLEX

1. Buoni Pasto

a. I buoni possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno sia a tempo parziale, nonché dai collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente

b. Sono “nominativi”; pertanto, potranno essere utilizzati soltanto dal titolare (prestatore di lavoro subordinato o collaboratore a cui sono assegnati). 

c. Possono essere sia “cumulati” fino a un massimo di 8 buoni al giorno utilizzati non soltanto come strumento per il pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali.

d. Non sono cedibili e non possono essere né commercializzati né convertiti in denaro.

e. Se non si utilizzano per pagare il pranzo, è ammesso unicamente l’acquisto di prodotti di uso alimentare e per l’intero valore facciale.

2. Mensa Diffusa

a. La mensa diffusa permette ai dipendenti di utilizzare ogni ristorante, tavola calda ed altro esercizio convenzionato esattamente come se fossero una mensa, nei giorni e orari stabiliti dalla singola azienda e con un menù fisso o di un valore predefinito. 

b. La mensa diffusa:

i. Deve consentire una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza del dipendente;

ii. Non può garantire una fruizione del servizio posticipata. Questo significa che, in caso di mancata consumazione del pasto, il dipendente non potrà recuperarlo nei giorni successivi;

iii. Non rappresenta titoli di credito, ma devono consentire unicamente di identificare il dipendente e il suo diritto alla fruizione del pasto.